NIS 2, e ora? Tutto quello che c’è da sapere per le imprese

Il panorama europeo sulla sicurezza dei dati e dei sistemi informatici sta variando in maniera molto veloce, subendo una brusca accelerazione nel tentativo di stare al passo con le innovazioni tecnologiche che stanno investendo l’epoca moderna. Tra le normative principali che mirano a migliorare la gestione della sicurezza informatica (e, di conseguenza, la tutela dei dati) spicca la c.d. “NIS2” (DIRETTIVA UE 2022/2555) attuata in Italia con D.lgs. 138/2024. Tale normativa ha il dichiarato scopo di rendere più omogenea la gestione degli incidenti informatici in tutti gli stati membri dell’UE, prevedendo misure di sicurezza e di gestione condivise tra i vari Stati europei. La NIS2, infatti, prevede che enti pubblici ed organizzazioni private che rientrano nei parametri previsti per la media e grande impresa e che operano in settori specifici, elencati analiticamente dagli allegati 1 e 2 del decreto di attuazione, procedano all’iscrizione al portale predisposto dall’Autorità per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Il periodo per poter procedere a tale iscrizione, nel caso in cui l’Organizzazione si riveda nei parametri descritti, è da poco passato (scadenza prevista per il 28 febbraio poi prolungata leggermente fino al 10 marzo scorso). Il prossimo grande passo che gli enti coinvolti dovranno effettuare ha la scadenza del 31 maggio p.v., entro il quale le Organizzazioni che hanno effettuato la prima iscrizione e che hanno ricevuto la conferma, attraverso pec, da parte dell’Autorità incaricata, dovranno procedere ad aggiornare alcuni dati anagrafici, previsti dall’art. 7, comma 4 del D.lgs 138/24, in particolare i campi richiesti riguardano:
  • IP pubblico e nomi di dominio nella disponibilità dell’ente
  • l’eventuale elenco degli Stati membri in cui forniscono servizi che  rientrano  nell’ambito  di  applicazione  del  decreto;
  • I responsabili di cui all’art. 38 comma 5 del d.lgs 138/24;
  • Un sostituto del Punto di Contatto indicato originariamente
A queste informazioni, se l’Organizzazione rientra tra “ I fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio, i gestori di registri dei nomi di dominio di  primo  livello,  i  fornitori  di servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di  servizi di cloud  computing,  i  fornitori  di  servizi  di  data  center,  i fornitori di reti di distribuzione  dei  contenuti,  i  fornitori  di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché  i fornitori di mercati online,  i  fornitori  di  motori  di  ricerca online e i fornitori di piattaforme  di  social  network” dovranno essere inseriti anche altri elementi, previsti dall’art. 7, comma 5, D.lgs 138/24 in particolare:  
  • l’indirizzo della sede principale  e  delle  altre  sedi  del soggetto nell’Unione europea;
  • se non è stabilito nell’Unione  europea,  l’indirizzo  della sede del suo  rappresentante nell’Unione,   che   è stabilito in uno degli Stati membri in cui sono  offerti  i servizi dell’Organizzazione ed è sottoposto alla relativa giurisdizione
Conclusa questa seconda fare prettamente anagrafica, inizierà la vera sfida per gli Enti coinvolti che dovranno iniziare un cammino di adeguamento verso una conformità non solo organizzativa e procedurale ma soprattutto pratica, adeguando le proprie strutture informatiche e predisponendo capitale (di tempo e moneta) necessario per la gestione ottimale degli adempimenti previsti dalla normativa. E tu sei pronto ad affrontare questa sfida? Team Privacy-Soluzioni Srl

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